سؤال بيتسأل كتير من الناس المقيمين في ايطاليا عن المدة القانونية القصوى للبقاء خارج الاراضي الايطالية عشان ميخسروش اقامتهم القانونية في ايطاليا
البقاء خارج إيطاليا بالنسبة للمهاجرين المقيمين بصفة نظامية بيكون حسب مدة الاقامة ولمعرفة المدة القانونية للبقاء خارج إيطاليا للمهاجرين الحاصلين على الاقامة الايطالية شاهد الفيديو التالي
نص القانون الاصلي باللغة الايطالية
البقاء خارج إيطاليا بالنسبة للمهاجرين المقيمين بصفة نظامية بيكون حسب مدة الاقامة ولمعرفة المدة القانونية للبقاء خارج إيطاليا للمهاجرين الحاصلين على الاقامة الايطالية شاهد الفيديو التالي
نص القانون الاصلي باللغة الايطالية
Art. 13
Rinnovo del permesso di soggiorno
1. Il permesso di soggiorno rilasciato dai Paesi aderenti
all'Accordo di Schengen, in conformita' di un visto uniforme previsto
dalla Convenzione di applicazione del predetto Accordo, ovvero
rilasciato in esenzione di visto, per i soli motivi di turismo, non
puo' essere rinnovato o prorogato oltre la durata di novanta giorni,
salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere
umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali.
2. Ai Fini del rinnovo del permesso di soggiorno, fermo restando
quanto previsto dall'articolo 22, ((comma 11)), del testo unico, la
documentazione attestante la disponibilita' di un reddito da lavoro o
da altra fonte lecita, sufficiente al sostentamento proprio e dei
familiari conviventi a carico puo' essere accertata d'ufficio sulla
base di una dichiarazione temporaneamente sostitutiva resa dati
dall'interessato con la richiesta di rinnovo.
((2-bis. Il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro
e' subordinato alla sussistenza di un contratto di soggiorno per
lavoro, nonche' alla consegna di autocertificazione del datore di
lavoro attestante la sussistenza di un alloggio del lavoratore,
fornito dei parametri richiamati dall'articolo 5-bis, comma 1,
lettera a), del testo unico.))
3. La richiesta di rinnovo e' presentata in duplice esemplare.
L'addetto alla ricezione, esaminati i documenti esibiti ed accertata
l'identita' del richiedente, rilascia un esemplare della richiesta,
munito del timbro datario dell'ufficio e della propria firma, quale
ricevuta, ove sia riportata per iscritto, con le modalita' di cui
all'articolo 2, comma 6, del testo unico, l'avvertenza che
l'esibizione della ricevuta stessa alla competente Azienda sanitaria
locale e' condizione per la continuita' dell'iscrizione al Servizio
sanitario nazionale.
4. Il permesso di soggiorno non puo' essere rinnovato o prorogato
quando risulta che lo straniero ha interrotto il soggiorno in Italia
per un periodo continuativo di oltre sei mesi o, per i permessi di
soggiorno di durata almeno biennale, per un periodo continuativo
superiore alla meta' del periodo di validita' del permesso di
soggiorno, salvo che detta interruzione sia dipesa dalla necessita'
di adempiere agli obblighi militari o da altri gravi e comprovati
motivi.
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